ASSEGNO DIVORZILE: natura e funzioni
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 23409 del 4 novembre 2009
Con la sentenza in commento la Cassazione ha confermato, in linea con i precedenti giurisprudenziali, la natura assistenziale dell’assegno di divorzio, la cui determinazione deve essere considerata in base ad una differente situazione economica e reddituale tra i coniugi.
La diversa condizione finanziaria, provocata dall’incapacità del coniuge, considerato più debole perché incapace di procurarsi mezzi adeguati, determina un diverso tenore di vita rispetto a quello goduto durante il matrimonio (Cass., Sez. Un., 29.11.1990 n. 11490).
La fattispecie riguarda un caso di scioglimento degli effetti civili del matrimonio in cui l’ex moglie - pur essendo abilitata alla professione di psicologo e titolare di una laurea in lingue – non svolge alcuna attività lavorativa, per questo, in primo grado, le viene riconosciuto il diritto a percepire l’assegno divorzile. Tale diritto viene contrastato dalle pretese dell’ex marito, il quale, in fase di appello, lamenta la sopravvenuta diminuzione dei propri redditi e rileva l’errore del Tribunale di primo grado nell’attribuire l’assegno di divorzio alla sua ex moglie, insistendo sulla sua capacità lavorativa.
Con la Legge n. 74 del 1987 il legislatore ha superato la concezione secondo la quale l’assegno di divorzio ha una funzione risarcitoria che, diveniva, secondo dottrina e giurisprudenza, anteriori alla riforma, parametro per la sua attribuzione e commisurazione.
È utile ripercorre la posizione della giurisprudenza antecedentemente alla novella del 1987.
Prima del citato intervento normativo, infatti, la l. n. 898/ 1970 elencava tre criteri che, in fase di liquidazione, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, il giudice era tenuto a valutare:
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Criterio assistenziale, secondo il quale l’assegno spetta all’ex coniuge che non abbia un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita matrimoniale;
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Criterio risarcitorio, in quanto nel determinare l’assegno il giudice deve tener conto delle ragioni che hanno impedito la ricomposizione della compagine familiare;
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Criterio compensativo, dal momento che si deve tener conto del contributo personale ed economico dato al coniuge durante il matrimonio.
Tutti principi da valutarsi in rapporto alla durata della vita matrimoniale e a favore del coniuge che ne richiedeva la somministrazione, senza prendere in esame la situazione economica di questi e la sua possibilità di renderla adeguata alle proprie esigenze, con lo svolgimento di un’attività lavorativa. La legge del 1987, invece, collega il diritto all’assegno al solo presupposto dell’inadeguatezza dei mezzi - da intendersi come tutti i redditi e le sostanze che, pur non producendo reddito, attraverso la loro alienazione possono soddisfare i bisogni dell’instante - posseduti dal coniuge richiedente e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, privilegiando, così, la componente assistenziale.
E’ apparsa controversa l’interpretazione della nozione dell’“adeguatezza” dei mezzi.
La dottrina, combattuta fra le opposte esigenze di proteggere il coniuge economicamente più debole e, nello stesso tempo, preoccupata di evitare che dal divorzio possano sorgere posizioni di rendita parassitaria, si è divisa sul significato da attribuire a tale espressione.
Da una parte emerge la posizione di coloro che attribuiscono all’assegno di divorzio un carattere di solidarietà economica fra i coniugi assimilabile all’assegno di mantenimento di cui all’art. 156, 1 comma, c.c.. Questa prima argomentazione fa supporre che l’assegno, nonostante l’intervenuto divorzio, deve sopperire allo stato di bisogno economico dell’ex coniuge inteso, però, quale idoneità a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Secondo altri, invece, una volta sciolto il vincolo, nessun legame sopravvive fra gli ex coniugi in forza del matrimonio, sicché l’adeguatezza dei mezzi deve essere intesa come la capacità del consorte di provvedere da sé alle proprie esigenze e bisogni di vita, nel rispetto delle attitudini e propensioni personali. Solo nel caso in cui manchi un reddito allora scatta in capo al coniuge, economicamente più forte, l’obbligo di somministrare quanto sia necessario all’altro per rendersi economicamente autonomo, senza alcun possibile riferimento al pregresso tenore di vita.
Il contrasto è emerso anche nella giurisprudenza di legittimità, risolto, poi, dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite, 29.11.1990, n. 11490) che, affermando la natura esclusivamente assistenziale dell’assegno di divorzio, individuano come unico presupposto per concedere l’assegno, quello dell’inadeguatezza dei mezzi, del coniuge richiedente, a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Non occorre, quindi, necessariamente, uno stato di bisogno dell’avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente ma le sue condizioni economiche, in dipendenza del divorzio, possono aver subito un rilevante deterioramento. Questa condizione è ripristinata attraverso la somministrazione dell’assegno in modo da ristabilire un certo equilibrio. In particolare il livello di vita coniugale, da considerare come termine di riferimento, è, non soltanto il tenore che i coniugi hanno concretamente mantenuto nel corso del matrimonio, ma anche quello che avrebbero potuto mantenere in base alle loro potenzialità economiche (Cass., 26.11.1996, n. 10465).
Nel caso in esame la Corte territoriale non ha accolto le richieste del marito evidenziando che l’ex moglie non svolge alcuna attività produttiva di reddito, ma nello stesso tempo ha tenuto conto delle sue potenzialità professionali tanto da ridurre l’ammontare dell’assegno di divorzio. Le potenzialità professionali del coniuge, infatti, non inibiscono il diritto a ricevere l’assegno ma ne determinano la sua diminuzione anche fino all’azzeramento.
E’ importante evidenziare, a questo proposito, che l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera dell’ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza, dovendo tenere conto di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi, in concreto, in rapporto ad ogni fattore economico sociale, individuale, ambientale e territoriale.
La Prima sezione della Cassazione risolve la questione de qua rigettando il ricorso proposto dal marito e adducendo che l'assegno di mantenimento ha lo scopo di conservare lo stesso tenore di vita tenuto durante il matrimonio, pertanto, il ricorrente deve continuare a versare l'assegno divorzile alla ex moglie, anche se, questa, possiede le capacità professionali per poter svolgere un’attività lavorativa.
In conclusione è opportuno ricordare che l’obbligo di corrispondere l’assegno di divorzio cessa solo quando il coniuge beneficiario contrae nuove nozze, in questa ipotesi, i medesimi doveri di solidarietà morale ed economica, difatti, slittano in capo al nuovo coniuge, oppure quando le sue condizioni economiche diventano equivalenti o addirittura migliori a quelle dell’ex coniuge. La natura assistenziale dell’assegno di divorzio, dunque, ci porta a riflettere sui limiti posti all’esigenza di ogni individuo che vuole cancellare, in maniera definitiva, l’impegno assunto con il matrimonio.