L'avvocato si fa dare un acconto per iniziare una causa, ma questo non avviene: tale condotta integra la fattispecie di truffa?

Cassazione Penale, Sez. II, 3 maggio 2011, sentenza n. 17106

 

1. La truffa, quanto all'elemento materiale, ruota intorno ai seguenti elementi costitutivi: 1) artifizi o raggiri; 2) ingiusto profitto; 3) altrui danno.

 

2. Questi tre elementi, essendo la truffa un reato di natura istantanea normalmente vengono in evidenza contemporaneamente: fanno eccezione alla suddetta regola le ipotesi in cui l'ingiusto profitto venga conseguito in un momento successivo agli artifizi o raggiri o in più momenti.

 

3. È incontestabile, però, che gli artifizi o raggiri debbono essere messi in atto dall'agente al momento in cui perpetra la truffa ai danni della vittima proprio perché il suddetto reato è caratterizzato da una ben precisa modalità ossia l'elemento fraudolento (artifizi o raggiri) finalizzato ad indurre in errore la parte lesa, come si desume, letteralmente dall'art. 640/1 c.p. che esordisce stabilendo “chiunque, con artifizi o raggiri inducendo taluno in errore [...]”. Il che significa che, ove l'agente si impossessi di un bene altrui senza modalità fraudolente, la truffa non è giuridicamente configurabile, né può assumere rilievo alcuno la circostanza che, in un momento successivo, l'agente faccia ricorso ad artifizi e raggiri finalizzati a coprire la propria precedente illecita condotta.

 

4. Si verte nell'ipotesi di truffa quando gli artifizi o raggiri vengono posti in essere al fine di impossessarsi del bene e, quindi, l'impossessamento sia una conseguenza della condotta fraudolenta; al contrario, quando gli artifizi o raggiri vengono posti in essere successivamente, al solo fine di coprire l'illecito già compiuto, allora si verte nelle diverse ipotesi di peculato o appropriazione indebita.

 

5. Applicando gli enunciati principi di diritto alla concreta fattispecie, è del tutto evidente che: a) nessuna condotta fraudolenta venne posta in essere dall'imputato nel momento in cui i clienti gli conferirono il mandato professionale e gli pagarono un acconto; b) la condotta fraudolenta venne posta in essere in un momento successivo e cioè quando i clienti cominciarono a chiedere conto dell'esito della causa.

 
IMPUGNAZIONI
Improcedibilità per difetto di querela:

 

La parte civile può impugnare la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela?

Cass. Pen., Sez. II, 21 gennaio 2011, n. 2195

 

Lo scorso 31 gennaio il Primo Presidente della Corte ha assegnato alle Sezioni Unite (fissate per il 28 aprile 2011) il ricorso presentato dalla parte civile (ai soli effetti civili) avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di soggetto imputato di truffa, e ciò per difetto di querela.

La seconda sezione aveva rilevato come sulla questione della sussistenza o meno dell'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione contro la dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela si fosse formato un contrasto, non particolarmente approfondito (in quanto le decisioni favorevoli alla impugnabilità non si erano fatte carico di esaminare, e contrastare, il diverso avviso).

Da un lato, infatti, la stessa seconda sezione, con la sentenza n. 24824 del 2009, aveva ritenuto che "sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per mancanza di valida querela, in quanto la scelta di coltivare l'azione civile nel processo penale trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, né in contrario rileva l'assenza di effetti vincolanti nell'eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, comunque, l'interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedimento penale, l'affermazione del diritto al risarcimento del danno".

L'orientamento più restrittivo, espresso in decisioni di sezioni diverse dalla seconda, aveva al contrario sostenuto che il ricorso della parte civile avverso sentenza predibattimentale con la quale era stato disposto il proscioglimento dell'imputato per avere il giudice ritenuto che fosse intervenuta remissione di querela, dovesse essere dichiarato inammissibile, atteso che, in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, l'eventuale accoglimento del ricorso potesse solo comportare l'annullamento con rinvio al giudice civile, per la decisione sulle pretese risarcitorie, le quali non sono pregiudicate, comunque, dalla remissione.

Non ritenendo di potere ribadire le pregresse posizioni giurisprudenziali della sezione, il Collegio riteneva di devolvere la questione alle Sezioni Unite, valutazione condivisa dal Primo Presidente della Corte.

 
To leave a comment you must be registered.
Please login or register in order to continue.

Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.)

Operatore socio sanitario

Con la sentenza n. 14603/2010 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., stabilisce che
chi si improvvisa infermiere senza averne l'abilitazione non commette il reato di esercizio abusivo della professione a patto che si tratti di un'attività saltuaria, non retribuita e svolta solo per sopperire alla carenza di personale infermieristico.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-02-2010) 15-04-2010, n. 14603


Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 20 gennaio 2006 del Tribunale di Vercelli, sezione distaccata di Varallo, appellata, tra gli altri, da P. M.T., condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di Euro 300 di multa, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 348 c.p., per avere, in qualità di coordinatrice della Casa di Riposo del Comune di (OMISSIS), esercitato abusivamente il ruolo di infermiera (in (OMISSIS)).

Osservava la Corte di appello, sulla base essenzialmente delle dichiarazioni della teste A.E., infermiera professionale nella Casa di Riposo, che la P., non avendone titolo, aveva non solo esercitato abitualmente mansioni proprie dell'infermiere generico (quali iniezioni intramuscolo e insuliniche nonchè somministrazioni di farmaci) ma, almeno in un caso, tentato, pur senza riuscirvi, di praticare un prelievo ematico e finanche dato disposizioni per interrompere la terapia disposta dal medico. Tanto integrava il reato di esercizio abusivo ella professione paramedica, ai sensi del D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225.

Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, il quale deduce:

1. Nullità della sentenza per mancata indicazione del fatto contestato: nel capo di imputazione si addebita all'imputata di avere esercitato abusivamente il ruolo di infermiera non essendovi abilitata, ma non sono affatto indicate le specifiche condotte dalla stessa poste in essere, in violazione dell'art. 555 c.p.p. (recte, art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c)), secondo cui il decreto di citazione a giudizio deve contenere "l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa". 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale.

Secondo alcune testimonianze, l'imputata, come dalla stessa parzialmente ammesso, si sarebbe limitata in qualche occasione a somministrare ai pazienti le terapie insuliniche, effettuare alcune medicazioni e praticare iniezioni intramuscolari.

Si tratta di atti relativamente liberi, che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non integrano il reato di cui all'art. 348 c.p. se effettuati sporadicamente e in assenza di retribuzione; e la P. riceveva retribuzione esclusivamente per il suo incarico di coordinatrice della Casa di Riposo, non percependo alcun ulteriore compenso per queste saltuarie prestazioni di assistenza ai ricoverati, rese a mero titolo di volontariato.

La terapia insulinica o l'assunzione di farmaci contro la pressione arteriosa si praticano generalmente in via di automedicazione e, trattandosi di soggetti anziani, in mancanza temporanea di personale sanitario, la P. si era prestata generosamente, senza alcun tornaconto personale, a somministrare occasionalmente ai pazienti, alle ore stabilite, tale tipo di cure secondo le prescrizioni del medico. Su questi rilievi la Corte di appello non aveva fornito alcuna risposta.

Quanto al presunto tentativo della P. di praticare una iniezione in vena, la circostanza, del tutto isolata, si ricavava esclusivamente dalla testimonianza dell' A., che ha espresso al riguardo mere impressioni e, al pari di numerosi soggetti operanti nella Casa di Riposo, ha comunque precisato che mai l'imputata in sua presenza aveva eseguito prestazioni infermieristiche di alcun genere.

3. Violazione dell'art. 348 c.p. (norma penale in bianco) sotto il profilo della inesistenza di un atto avente forza di legge idoneo a determinare le attività per le quali sia richiesta una speciale l'abilitazione dello Stato, non avendo tale forza i Decreti del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982 e del 14 settembre 1994, n. 739 citati nella sentenza impugnata; e comunque riferendosi la norma ai soli soggetti che esercitano una libera professione e non ai dipendenti pubblici, quale è la P..

Ad avviso della Corte il secondo motivo di ricorso è fondato, restando così assorbiti in tale statuizione i restanti motivi.

Alla imputata sono contestati fatti di esercizio abusivo della professione di infermiere, consistiti, nell'avere in una occasione tentato di praticare un prelievo ematico, in altre effettuato iniezioni insuliniche o intramuscolo ai pazienti ricoverati nella Casa di riposo di (OMISSIS) dalla stessa diretta.

Quanto alla prima condotta contestata, va osservato che di essa tace del tutto la sentenza di primo grado, mentre quella di secondo grado si limita ad affermare che la teste infermiera professionale A.E. ne aveva riferito, senza però che di questa deposizione sia offerto alcun significativo particolare, tanto più necessario trattandosi di un supposto tentativo di compiere un atto paramedico, se non quello rappresentato dal fatto che la A. si era recata presso il letto di un anziano paziente per effettuare un prelievo di sangue e di avere visto in tale occasione che il paziente presentava dei "segni" sul braccio e che la P. era vicino al suo letto.

Da tale radicale carenza di indicazioni circa le circostanze dal fatto deriva l'assenza di prova della condotta contestata.

Quanto alle restanti condotte, esse consistono in atti che non rientrano nelle mansioni riservate secondo le norme di legge alla professione di infermiere, e non implicano specifiche nozioni o particolari abilità o conoscenze tecniche.

Essi pertanto, ove eseguiti non a titolo professionale ma per sopperire saltuariamente alla carenza del personale infermieristico, rispettando le cadenze, i tempi e le modalità stabilite dal medico (come nella specie appare dare atto la stessa sentenza impugnata), non integrano, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, il reato di cui all'art. 348 c.p. (v. in termini Cass., sez. 6, 25 maggio 1999, Volpe; nello stesso senso, Cass., sez. 6, 5 luglio 2006, Russo; Id., 8 ottobre 2002, Notaristefano).

Consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio dovendo l'imputata essere assolta perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 
To leave a comment you must be registered.
Please login or register in order to continue.

ASSEGNO DIVORZILE: natura e funzioni

Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 23409 del 4 novembre 2009

 

Con la sentenza in commento la Cassazione ha confermato, in linea con i precedenti giurisprudenziali, la natura assistenziale dell’assegno di divorzio, la cui determinazione deve essere considerata in base ad una differente situazione economica e reddituale tra i coniugi.

La diversa condizione finanziaria, provocata dall’incapacità del coniuge, considerato più debole perché incapace di procurarsi mezzi adeguati, determina un diverso tenore di vita rispetto a quello goduto durante il matrimonio (Cass., Sez. Un., 29.11.1990 n. 11490).

 

La fattispecie riguarda un caso di scioglimento degli effetti civili del matrimonio in cui l’ex moglie - pur essendo abilitata alla professione di psicologo e titolare di una laurea in lingue – non svolge alcuna attività lavorativa, per questo,  in primo grado, le viene riconosciuto il diritto a percepire l’assegno divorzile. Tale diritto viene contrastato dalle pretese dell’ex marito, il quale, in fase di appello, lamenta la sopravvenuta diminuzione dei propri redditi e rileva l’errore del Tribunale di primo grado nell’attribuire l’assegno di divorzio alla sua ex moglie, insistendo sulla sua capacità lavorativa.

Con la Legge n. 74 del 1987 il legislatore ha superato la concezione secondo la quale l’assegno di divorzio ha una funzione risarcitoria che, diveniva, secondo dottrina e giurisprudenza, anteriori alla riforma, parametro per la sua attribuzione e commisurazione.

È utile ripercorre la posizione della giurisprudenza antecedentemente alla novella del 1987.

Prima del citato intervento normativo, infatti, la l. n. 898/ 1970 elencava tre criteri che, in fase di liquidazione, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, il giudice era tenuto a valutare:

  1. Criterio assistenziale, secondo il quale l’assegno spetta all’ex coniuge che non abbia un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita matrimoniale;
  2. Criterio risarcitorio, in quanto nel determinare l’assegno il giudice deve tener conto delle ragioni che hanno impedito la ricomposizione della compagine familiare;
  3. Criterio compensativo, dal momento che si deve tener conto del contributo personale ed economico dato al coniuge durante il matrimonio.

Tutti principi da valutarsi in rapporto alla durata della vita matrimoniale e a favore del coniuge che ne richiedeva la somministrazione, senza prendere in esame la situazione economica di questi e la sua possibilità di renderla adeguata alle proprie esigenze, con lo svolgimento di un’attività lavorativa. La legge del 1987, invece, collega il diritto all’assegno al solo presupposto dell’inadeguatezza dei mezzi - da intendersi come tutti i redditi e le sostanze che, pur non producendo reddito, attraverso la loro alienazione possono soddisfare i bisogni dell’instante - posseduti dal coniuge richiedente e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, privilegiando, così, la componente assistenziale.

E’ apparsa controversa l’interpretazione della nozione dell’“adeguatezza” dei mezzi.

La dottrina, combattuta fra le opposte esigenze di proteggere il coniuge economicamente più debole e, nello stesso tempo, preoccupata di evitare che dal divorzio possano sorgere posizioni di rendita parassitaria, si è divisa sul significato da attribuire a tale espressione.

Da una parte emerge la posizione di coloro che attribuiscono all’assegno di divorzio un carattere di solidarietà economica fra i coniugi assimilabile all’assegno di mantenimento di cui all’art. 156, 1 comma, c.c.. Questa prima argomentazione fa supporre che l’assegno, nonostante l’intervenuto divorzio, deve sopperire allo stato di bisogno economico dell’ex coniuge inteso, però, quale idoneità a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Secondo altri, invece, una volta sciolto il vincolo, nessun legame sopravvive fra gli ex coniugi in forza del matrimonio, sicché l’adeguatezza dei mezzi deve essere intesa come la capacità del consorte di provvedere da sé alle proprie esigenze e bisogni di vita, nel rispetto delle attitudini e propensioni personali. Solo nel caso in cui manchi un reddito allora scatta in capo al coniuge, economicamente più forte, l’obbligo di somministrare quanto sia necessario all’altro per rendersi economicamente autonomo, senza alcun possibile riferimento al pregresso tenore di vita.

Il contrasto è emerso anche nella giurisprudenza di legittimità, risolto, poi, dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite, 29.11.1990, n. 11490) che, affermando la natura esclusivamente assistenziale dell’assegno di divorzio, individuano come unico presupposto per concedere l’assegno, quello dell’inadeguatezza dei mezzi, del coniuge richiedente, a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Non occorre, quindi, necessariamente, uno stato di bisogno dell’avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente ma le sue condizioni economiche, in dipendenza del divorzio, possono aver subito un rilevante deterioramento. Questa condizione è ripristinata attraverso la somministrazione dell’assegno in modo da ristabilire un certo equilibrio. In particolare il livello di vita coniugale, da considerare come termine di riferimento, è, non soltanto il tenore che i coniugi hanno concretamente mantenuto nel corso del matrimonio, ma anche quello che avrebbero potuto mantenere in base alle loro potenzialità economiche (Cass., 26.11.1996, n. 10465).

Nel caso in esame la Corte territoriale non ha accolto le richieste del marito evidenziando che l’ex moglie non svolge alcuna attività produttiva di reddito, ma nello stesso tempo ha tenuto conto delle sue potenzialità professionali tanto da ridurre l’ammontare dell’assegno di divorzio. Le potenzialità professionali del coniuge, infatti, non inibiscono il diritto a ricevere l’assegno ma ne determinano la sua diminuzione anche fino all’azzeramento.

E’ importante evidenziare, a questo proposito, che l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera dell’ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza, dovendo tenere conto di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi, in concreto, in rapporto ad ogni fattore economico sociale, individuale, ambientale e territoriale.

La Prima sezione della Cassazione risolve la questione de qua rigettando il ricorso proposto dal marito e adducendo che l'assegno di mantenimento ha lo scopo di conservare lo stesso tenore di vita tenuto durante il matrimonio, pertanto, il ricorrente deve continuare a versare l'assegno divorzile alla ex moglie, anche se, questa, possiede le capacità professionali per poter svolgere un’attività lavorativa.

In conclusione è opportuno ricordare che l’obbligo di corrispondere l’assegno di divorzio cessa solo quando il coniuge beneficiario contrae nuove nozze, in questa ipotesi, i medesimi doveri di solidarietà morale ed economica, difatti, slittano in capo al nuovo coniuge, oppure quando le sue condizioni economiche diventano equivalenti o addirittura migliori a quelle dell’ex coniuge. La natura assistenziale dell’assegno di divorzio, dunque, ci porta a riflettere sui limiti posti all’esigenza di ogni individuo che vuole cancellare, in maniera definitiva, l’impegno assunto con il matrimonio.