Anche la recidiva è una circostanza aggravante ad effetto speciale.

Cassazione Penale, Sez. Un., 24 maggio 2011, sent. n. 20798


Anche la recidiva, che può determinare un aumento di pena superiore ad un terzo, è una circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, soggiace, ove ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento. E' quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza 24 maggio 2011, n. 20798.

Sul punto si registra una diversità di orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità; mentre, secondo un primo indirizzo, minoritario, tendente a valorizzare il dato letterale dell'art. 70, secondo comma, c.p., la recidiva che determina un aumento della pena superiore ad un terzo è da considerare come circostanza inerente alla persona del colpevole e non un'aggravante ad effetto speciale, una seconda teoria, quest'ultima dominante, ritiene che tale tipologia di recidiva debba propriamente essere considerata come circostanza aggravante ad effetto speciale.

L'accoglimento del primo orientamento comporta che qualora la recidiva concorra con un'altra circostanza aggravante ad effetto speciale debba darsi luogo ad un duplice aumento di pena, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 63, quarto comma, c.p.. La seconda impostazione ritiene, al contrario, che in caso di concorso di più aggravanti ad effetto speciale, il giudice applichi solo la pena stabilita per la circostanza più grave.

Le Sezioni Unite, al termine di una complessa motivazione, accolgono proprio tale seconda impostazione. Secondo gli ermellini, in caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma quarto, c.p.), l’individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un’altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, l’irrogazione di una pena ad esso inferiore.

 

INDEBITA COMPENSAZIONE IVA: sequestrabili i beni personali dei soci.

Cassazione, sez. III, 13 gennaio 2011, n. 662

 

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ovviamente entro i limiti dell'ammontare complessivo e senza procedere a duplicazioni.

 

Stupefacenti: Possibile il bilanciamento tra l'aggravante di cessione di stupefacenti ai minori con l'attenunate del fatto di lieve entità.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 5 ottobre 2010, n. 35737

 

L’aggravante di cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è compatibile con l’attenuante del fatto di lieve entità. L’art. 73 comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 configura una circostanza ad effetto speciale e non un reato autonomo, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, essendo correlata ad elementi (i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze) che non mutano, nell’obiettività giuridica e nella struttura, le fattispecie previste dai primi commi dell’articolo, ma attribuiscono ad esse una minore valenza offensiva. Tale configurazione è stata confermata anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 4-bis, comma 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che riguardano esclusivamente una nuova modulazione dell’entità della pena, non più rapportata alla natura delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

La natura giuridica della fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, consente, in primo luogo, di osservare che l’art. 69, comma 4, c.p. assoggetta al giudizio di comparazione tutte le circostanze ad effetto speciale, oltre quelle inerenti la persona del colpevole: testo di legge tanto più chiaro ove si consideri che, invece, tali circostanze erano escluse dal giudizio di comparazione nella precedente formulazione della norma.

 
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Stupefacenti

Il semplice corriere può ottenere l'attenuante della "minima importanza"

 

Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza 3 settembre 2010, n. 32673

Il riconoscimento dell’attenuante [ex art. 114 co. 1 cp] è possibile in virtù non di una sola (e talora astratta) analisi causale “condizionalistica” assoluta delle condotte dei singoli partecipi (reato suscettibile di verificarsi anche senza l’apporto di un determinato concorrente), ma di un temperamento di tale canone di valutazione con una verifica comparativa dei contribuiti dei vari coimputati attraverso una “valutazione intersoggettiva" delle condotte di ciascuno.

 
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Misure cautelari
Ingiusta detenzione anche se c'è stata colpa grave.

Corte di cassazione - Sezioni unite - Sentenza 27 maggio-30 agosto 2010 n. 32383


Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione scatta anche se da parte del soggetto che la richiede c'è stato dolo e colpa grava. La Corte di cassazione, in versione collegiale decide, anche sulla scia delle decisioni della Corte costituzionale, per l'interpretazione estensiva del diritto tra due opposti orientamenti. Il collegio di piazza Cavour subordina però il diritto alla condizione che la verifica dell'ingiusta detenzione sia stata fatta in base agli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice che aveva scelto di adottare la misura cautelare.

 
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Reati tributari

 

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sent. 26 maggio 2010 n. 25875

In riferimento al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, la scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali non fa venir meno l'obbligazione tributaria, sicché è la permanenza di quest'ultima, considerata nel suo complessivo ammontare riferito all'anno di imposta, ad essere configurata come reato in relazione all'ulteriore scadenza fissata per il pagamento. L'applicazione della fattispecie delittuosa alle ritenute fiscali operate dal sostituto di imposta nell'anno 2004 non comporta la violazione del principio della irretroattività della norma penale.

 
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Bancarotta, se i soci sono d'accordo il prelievo degli utili è legittimo.

Non risponde di bancarotta per distrazione l'imprenditore di una s.n.c. che, d'accordo con gli altri soci, prelevi gli utili prima dell'approvazione del rendiconto.

Corte di Cassazione - Sezione V, sentenza n. 38529 del 2 ottobre 2009

 

Con Sent. n. 38529 del 2 ottobre la quinta sezione penale della Corte di Cassazione annulla la decisione della Corte d'Appello di Trieste con cui veniva condannato, per bancarotta, l'imprenditore di una s.n.c.

Questi aveva distratto circa 100 milioni di lire prelevando da tre libretti della società danaro che costituiva il corrispettivo di fatture emesse e non annotate in contabilità e non aveva dimostrato che tale somma fosse stata destinata ai fini sociali.

Presentato ricorso in Cassazione, l'imprenditore deduce, tra gli altri motivi, violazione dell'art. 2262 c.c. a mente del quale "Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto".

Sostiene, inoltre, che trattavasi di utili della società che potevano essere ripartiti tra i soci, dal momento che nelle s.n.c. è possibile, previo accordo dei soci, la distribuzione degli utili prima della approvazione del rendiconto.

Ne conseguiva, secondo il ricorrente, che non poteva configurarsi alcun tipo di distrazione.

Dello stesso avviso sono i giudici di legittimità, che, ribaltando le due precedenti decisioni di merito, chiariscono che "Premesso che anche se proveniente da operazioni non lecite sotto il profilo fiscale -sottofatturazioni- il danaro ricavato costituisce per la società pur sempre un utile, va detto che la norma citata (art. 2262 c.c.) stabilisce che gli utili debbono essere ripartiti dopo l'approvazione del rendiconto, salvo patto contrario, ovviamente tra i soci, trattandosi di una norma posta a salvaguardia dei diritti dei soci".

Ma non solo. La corte mette anche in dubbio che il prelevamento di utili prima dell'approvazione del rendiconto possa considerarsi alla stregua di una distrazione dal momento chel' art. 2262 c.c. mira a garantire, non tanto l'integrità del patrimonio, quanto piuttosto la parità di trattamento tra i soci. Non si può, pertanto, ritenere che la ripartizione degli utili ponga a rischio l'integrità patrimoniale della società in nome collettivo.

 
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