Anche la recidiva è una circostanza aggravante ad effetto speciale.
Cassazione Penale, Sez. Un., 24 maggio 2011, sent. n. 20798
Anche la recidiva, che può determinare un aumento di pena superiore ad un terzo, è una circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, soggiace, ove ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento. E' quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza 24 maggio 2011, n. 20798.
Sul punto si registra una diversità di orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità; mentre, secondo un primo indirizzo, minoritario, tendente a valorizzare il dato letterale dell'art. 70, secondo comma, c.p., la recidiva che determina un aumento della pena superiore ad un terzo è da considerare come circostanza inerente alla persona del colpevole e non un'aggravante ad effetto speciale, una seconda teoria, quest'ultima dominante, ritiene che tale tipologia di recidiva debba propriamente essere considerata come circostanza aggravante ad effetto speciale.
L'accoglimento del primo orientamento comporta che qualora la recidiva concorra con un'altra circostanza aggravante ad effetto speciale debba darsi luogo ad un duplice aumento di pena, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 63, quarto comma, c.p.. La seconda impostazione ritiene, al contrario, che in caso di concorso di più aggravanti ad effetto speciale, il giudice applichi solo la pena stabilita per la circostanza più grave.
Le Sezioni Unite, al termine di una complessa motivazione, accolgono proprio tale seconda impostazione. Secondo gli ermellini, in caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma quarto, c.p.), l’individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un’altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, l’irrogazione di una pena ad esso inferiore.




