Lite temeraria, condanna Equitalia s.p.a., novità normativa, applicazione

Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, sentenza del 09.12.2010

 

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

 

La sentenza de quo è particolarmente importante per due ordini di ragioni:

  1. sotto il profilo soggettivo, perché condanna per lite temeraria Equitalia s.p.a.;
  2. sotto il profilo oggettivo, in quanto decodifica i novellati artt. 91-96 c.p.c.

 

Si veda pure Tribunale Varese, ordinanza 23.01.2010.

Si veda anche Cassazione Civile, sent. n. 4829/2010.