Danno alla persona: un’importante pronuncia della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 12408/2011 del 07.06.2011

 

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, nella sentenza n. 12408/2011 (depositata il 7/06/2011), ha affermato che le tabelle per la liquidazione del danno alla persona adottate dal Tribunale di Milano, alle quali “è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale”, costituiranno d’ora innanzi per la giurisprudenza della Suprema Corte “il valore da ritenersi ‘equo’, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità”.

 
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Ammissibile il nuovo quesito per il referendum sul nucleare.

 

La Corte Costituzionale ha giudicato ammissibile il nuovo quesito per il referendum sul nucleare. La decisione, secondo quanto si apprende, e' stata presa all'unanimita'. Questo il testo del comunicato della Consulta: "In data odierna e' stata depositata la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo avente ad oggetto i commi 1 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2011, n. 75, nel testo riformulato dall'Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza 1 giugno 2011".

 
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Google e Facebook: trattamento dei dati sensibili.

L'UE recentemente è intervenuta in materia di protezione dei dati personali, e in particolare sulla diffusione di dati e loro agevole rintracciabilità sui siti web di alcuni colossi di livello mondiale, come Google e Facebook, i quali -non si dimentichi!- possono contare su una imponente quantità di clienti europei.

 

Google è coinvolta nei processi di trattamento dati in virtù dei suoi svariati servizi on line ma anche quale motore di ricerca più diffuso a livello mondiale, Facebook, invece, lo è in qualità del suo ruolo del più usato social network, con particolare riferimento alla struttura talora del tutto "aperta" -nella loro interezza o perlomeno per alcune loro porzioni- dei profili on line dei propri numerosissimi utenti.

L'obiettivo dichiarato, e senz'altro meritevole di interesse e adeguata tutela giuridica, è rafforzare la protezione dei dati degli utenti finali rispetto al trattamento sistematico operato da tali grandi società, stabilite al di fuori dall'Unione europea, ma con svariati clienti europei. Società rispetto alle quali si pone anzitutto un problema di "deficit di competenza" in senso stretto dei garanti nazionali per la protezione dei dati personali, quali il Garante italiano, considerato il disposto del'art. 5 del Codice Privacy, secondo cui occorre, per radicare e fondare competenza e azione dell'autorità, una sede nel territorio nazionale del titolare del trattamento. Veniamo, però, nello specifico al "diritto all'oblio", ossia al diritto a essere dimenticati.

Va subito detto attualmente che non è ne del tutto chiara la natura giuridica, se vero e proprio diritto soggettivo o interesse giuridico. Comunque esso pare definibile come interesse, meritevole di tutela, in capo all'autore del reato, o comunque protagonista di una vicenda particolarmente negativa e stigmatizzante, a che non venga nuovamente pubblicizzata tale vicenda se risalente nel tempo e se non v'è più interesse pubblico alla sua conoscenza.

Seppur, nel momento in cui si era verificata, la notizia aveva avuto lecita diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

Peraltro, l'interpretazione di tale "diritto" è ancor più complicata sol che si pensi che l'informazione circola non solo attraverso i tradizionali mass-media (stampa e tv) ma anche attraverso lo spazio sterminato del web, peraltro spesso ancora sprovvisto di regole e principi generali (e quindi attraverso canali qual non solo il motore Google o il sito di Facebook, ma anche testate on line, blog, forum ecc.). Senza trascurare, peraltro, l'utilizzo sempre più diffuso dei motori di ricerca, sempre più precisi e capaci di raffinate selezioni dei disparati materiali presenti in rete.

In questo contesto, è chiaro che la nuova eventuale diffusione di notizie e di dati relativi a una persona non può ragionevolmente prescindere -anche in sede di futura formazione comunitaria- da una valutazione della sussistenza di proporzionalità tra il fine perseguito e il sacrificio imposto a un soggetto che desidera non essere permanentemente -e spesso pesantemente- condizionato da un "errore" del passato, soprattutto in ambiti delicati e esistenziali, quali la ricerca del lavoro dopo aver scontato la pena della reclusione o comunque dopo essere stato sottoposto a procedimento penale, in sé evidentemente "stigmatizzante".

E' evidente che tale diritto all'oblio vada analizzato accuratamente caso per caso, accertando anzitutto la sussistenza di ambedue i suoi requisiti (venir meno dell'interesse pubblico e decorso di un notevole lasso di tempo dallo svolgimento dei fatti oggetto di cronaca e) e ben considerando le concrete peculiarità dei fatti e degli articoli di giornale, siano essi di carta stampata oppure on line. Anche nella prospettiva comunitaria di cui sopra può essere utile l'esperienza del Garante italiano. Quest'ultimo per ora è giunto a una soluzione di bilanciamento fra il diritto all'oblio degli interessati e il diritto/dovere di cronaca e di opinione su vicende di interesse pubblico.

L'Autorità, in particolare, ha ritenuto di tenere in debito conto le peculiarità del funzionamento della rete Internet che può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo -e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale, professionale e sociale- che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali. Ciò, tanto più considerando che il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate sulla rete Internet mediante i motori di ricerca può avvenire per le finalità più diverse e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio.

Il Garante, in quest 'ottica di compromesso fra le contrapposte esigenze, a seconda dei casi, se ritiene sussistente il diritto all'oblio, invita o anche ordina agli editori di adottare ogni misura tecnicamente idonea a evitare che i dati personali dell'interessato, contenuti negli articoli oggetto di lamentela, siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet. Ciò, anche, ad esempio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalità di presentazione delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ricerca utilizzato dagli utenti - motori di ricerca Internet o funzioni di ricerca interne al sito (sul punto, fra gli altri, cfr. già il provv. Garante 11 dicembre 2008).